Autore: Massimo Proto

Editore: ESI

Articolo in rivista

Titolo della rivista: Diritto delle successioni e della famiglia

Volume: 1/2016

Codice ISSN: 2421-2407

Sommario: 1. Orientamenti sull’oggetto della legittima. – 2. Ipotesi tipiche di composizione della legittima con beni non inclusi nell’asse. – 3. Indici normativi che consentono di prescindere dalla adesione dei legittimari. – 4. Divisione operata dal testatore e attribuzione di beni estranei all’asse a legittimari non consenzienti.

1. La società moderna sembra avere preso definitivamente atto di come la disgregazione del patrimonio appartenuto al defunto determini sovente conseguenze negative per l’impresa che vi faceva capo, facilitandone l’uscita dal mercato; e di come non sempre siano gli eredi, o tutti gli eredi, i soggetti piú idonei a continuare l’attività imprenditoriale del de cuius. L’esigenza di evitare la frammentazione dell’unità produttiva e, contestualmente, di attribuirne il controllo a uno o piú soggetti qualificati in grado di conservarne e accrescerne il valore, tuttavia, deve tenere conto dei diritti che la vigente disciplina legislativa prevede in favore dei legittimari. I quali possono senz’altro trovare soddisfazione, ove nel patrimonio ereditario vi siano beni – ulteriori rispetto a quelli che assicurano il controllo sull’impresa – idonei a comporre la quota loro riservata. Ma qualora l’asse – oltre all’unità produttiva che il de cuius intenda trasferire a uno o piú soggetti determinati – non contempli beni sufficienti a tacitare i legittimari, ci si deve chiedere se il testatore possa provvedervi diversamente: vale a dire se sia in sua facoltà di soddisfare i diritti dei legittimari con denaro o altri beni non esistenti nell’asse e provenienti dal patrimonio del soggetto al quale egli intenda assegnare il bene ritenuto indivisibile. [continua]

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