Autore: Massimo Proto
Editore: Giuffrè
Titolo della rivista: Rivista di Diritto Civile
Volume: 4/2019
Codice ISSN: 0035-6093
Abstract:
Il decorso del termine fissato per l’adempimento – pendente il quale risulta ristretto il fascio degli effetti ricondotti all’accordo – di regola determina lo scioglimento del rapporto soltanto ove accompagnato dall’esecuzione della prestazione dovuta: se al contegno adempiente del debitore l’ordinamento rannoda la vicenda estintiva dell’originario obbligo, all’inadempimento è ricondotta la vicenda costitutiva di un nuovo obbligo risarcitorio, che si aggiunge a quello già esistente senza estinguerlo.
Tale disciplina incontra una limitazione nelle ipotesi in cui il termine, che inutilmente decorra, debba “considerarsi essenziale” nell’interesse del creditore. In questo caso l’art. 1457 c.c. consente al creditore, che voglia esigere l’esecuzione della prestazione nonostante la scadenza del termine, di “darne notizia all’altra parte entro tre giorni”, dovendosi intendere il rapporto, in assenza della notizia, “risoluto di diritto”. La disposizione richiamata solleva da tempo due questioni: quella della “notizia”, che se data entro tre giorni dalla scadenza del termine consente di esigere ugualmente l’esecuzione della prestazione; e quella dell’adempimento, posteriore anche al decorso dei tre giorni, ammesso dalla tuttora prevalente giurisprudenza. In entrambe le ipotesi, ci si chiede come possa reputarsi rilevante l’esecuzione di una prestazione oggetto di un’obbligazione che parrebbe ormai estinta.